Mascherina obbligatoria, la multa e il modello per fare ricorso
In questo articolo parliamo delle sanzioni previste nel caso di mancato utilizzo della mascherina per la protezione da Covid-19, cosa accade se non si paga la multa e come fare ricorso.
indice
1, Quando è obbligatorio indossare la mascherina
2. Le sanzioni per chi non indossa la mascherina
3. Facoltà di pagare in misura ridotta
4. Cosa succede se non si paga la multa
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Quando è obbligatorio indossare la mascherina
Con il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 è stata introdotto l’obbligo di portare con sé la mascherina.
In base alle nuove disposizioni nei luoghi chiusi è sempre obbligatorio indossare la mascherina, a parte le abitazioni private dove ne è fortemente raccomandato l’uso, quando sono presenti persone non conviventi. L’obbligo vale anche per le passeggiate all’aperto, tranne quando si è soli, ovvero quando ci si trova in luoghi isolati.
Nei bar la mascherina si può togliere per mangiare o bere, ma poi deve essere rimessa.
E’ escluso l’obbligo di indossare la mascherina per:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
Come si è detto sopra resta per tutti l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina quando si esce da casa.
Le sanzioni per chi non indossa la mascherina
In caso di violazione dell’obbligo in materia di dispositivi di protezione delle nr rolex cellini 39mm m50529 0006 mens silver tone stainless steel vie respiratorie, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 euro (1).
Se la violazione è commessa:
- con l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo, quindi la sanzione sarà di 533,33 euro:
- nell’esercizio di una attività di impresa, si applica la misura accessoria della chiusura dell’esercizio o della attività da 5 a 30 giorni
In caso di reiterazione della violazione la multa è raddoppiata.
Facoltà di pagare in misura ridotta
L’interessato può estinguere la multa o mediante il pagamento di una somma in misura ridotta che, nel caso di specie, prevede una duplice opzione:
- pagamento in misura ridotta del 30% (es. pari a euro 280 se la sanzione è uguale a euro 400) entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale;
- pagamento in misura pari al minimo (es. pari a euro 400 se la sanzione è di uguale importo) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
La persona multata che si trova in una situazione di difficoltà economica può chiedere il pagamento rateale della sanzione, ma in tal caso non si potrà beneficiare dello sconto del 30%.
Cosa succede se non si paga la multa
Qualora l’interessato decidesse invece di non pagare la multa, l’organo di polizia che ha contestato la violazione trasmetterà gli atti all’Autorità competente. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative appartiene a:
– Prefetto, per le violazioni di disposizioni che traggono origine da DPCM;
– Presidente della regione o Sindaco nel caso di violazioni relative alle rispettive ordinanze di propria competenza.
L’Autorità competente che, come si è detto normalmente è il Prefetto, stabilisce la sanzione con ordinanza, quantificando l’esatta somma da pagare sulla base dei criteri di cui all’art. 11 della Legge 689/81, cioè in relazione alla gravità della violazione, nonché al comportamento assunto dal contravventore, dalla personalità dello stesso e dalle sue condizioni economiche.
Quindi se non si paga la sanzione sarà emessa un’ordinanza ingiunzione il cui importo potrebbe essere maggiore.
Come fare ricorso
Nel caso ti sia stata contestata una multa per non avere indossato o portato con sè la mascherina è possibile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
La persona multata può presentare direttamente scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione dell’infrazione, direttamente al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione. Ma se il ricorso non viene accolto non si potrà beneficiare dello sconto del 30% né della misura ridotta, ma la sanzione sarà determinata tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista. Solo avverso l’ordinanza del Prefetto si potrà presentare ricorso al Giudice di Pace
Il modello per presentare scritti difensivi e per chiedere di essere ascoltati lo puoi scaricare da qui.
Alla memoria difensiva si può allegare copia del verbale, copia del documento d’identità e qualsiasi documento utile a sostenere la tesi difensiva.
II ricorrente può chiedere anche di essere ascoltato personalmente ai sensi dell’art.18 della legge 689/1981.
Gli scritti difensivi possono essere inviati per PEC, lettera raccomandata a/r, o depositati direttamente presso l’ufficio competente della Prefettura.
Il ricorso al Prefetto non ha alcun costo ma, come si è già detto, poi non sarà più possibile beneficiare del pagamento in misura ridotta
Bisogna considerare che per il cittadino non sussiste alcun diritto a pretendere una vera e propria istruttoria o una sorta di processo, fermo restando che potrà pretendere che gli sia comunicato il giorno in cui dovrà avvenire la sua audizione e che delle sue dichiarazioni venga stesa una verbalizzazione da allegarsi alla pratica.
La Prefettura competente ha 5 anni per rispondere accogliendo lo scritto difensivo oppure rigettandolo.
Valutati gli scritti difensivi la Prefettura può archiviare il procedimento oppure emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento, con la quale viene determinato ed ingiunto il pagamento della somma dovuta.
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace. Il termine per l’opposizione è di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza–ingiunzione, ovvero di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero.
Coronavirus, le condotte sanzionate
(aggiornamento al 24/10/2020)
- non portare con sè la mascherina
- non indossare la mascherina nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni
- non usare la mascherina nei luoghi all’aperto quando si è in compagnia o in luoghi e situazioni che comunque non consentono condizioni di isolamento
- non mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno 1 metro
- allontanarsi dal proprio domicilio/residenza senza avere contattato il proprio medico, nonostante si sia manifesta una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°)
- svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate, senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 mt per attività sportiva e 1 mt per ogni altra attività
- accedere a parchi, ville, giardini pubblici senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- partecipare a una attività sportiva di base o attività motoria, presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi o altre strutture senza attenersi all’obbligo del distanziamento sociale
- partecipare ad attività di ballo che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche all’aperto o al chiuso
- partecipare a feste civili o religiose nei luoghi al chiuso e all’aperto con persone superiori a 30
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