Il ricorso in autotutela consente di ottenere l’annullamento della multa in modo veloce e senza spese
In questo articolo parliamo di come e quando è possibile chiedere all’ufficio o comando di polizia competente l’annullamento in autotutela del verbale
Cos’è il ricorso in autotutela
La maggior parte dei cittadini per chiedere l’annullamento delle multe utilizzano i classici strumenti di impugnazione, costituiti dal ricorso amministrativo al Prefetto e dal ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace. Ma si può ricorrere anche ad un’altra forma di tutela, meno conosciuta ma comunque molto efficace, che è l’annullamento d’ufficio in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. L’istituto dell’autotutela rappresenta il potere dell’amministrazione di annullare autonomamente o revocare parzialmente l’atto emesso. Tale forma di tutela può essere attivata dal cittadino nei confronti della multa che risulta palesemente errata o illegittima. Normalmente l’amministrazione che ha emesso la multa accetta l’istanza in autotutela al fine di evitare una controversia che, quasi certamente, la vedrebbe soccombere a causa della palese illegittimità della sanzione.
In quali casi è possibile chiedere l’annullamento in autotutela del verbale
Per le multe stradali il fondamento giuridico dell’istituto dell’autotutela è rappresentato dal’art. 386, comma 3, del Regolamento di esecuzione del C.d.S. che prevede l’annullamento in autotutela nei seguenti casi:
- di errore di trascrizione del numero di targa;
- errore dovuto alle informazioni non corrette provenienti dai pubblici registri;
- in tutti gli altri casi di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione
Le Amministrazioni hanno tuttavia esteso la possibilità di chiedere l’annullamento in autotutela a una serie di altri casi, anche in forza della legge n.15/2015, che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina “generale” dell’annullamento d’ufficio previsto per i provvedimenti illegittimi dall’articolo 21-nonies legge n. 241/1990. Peraltro, bisogna considerare che, se il funzionario della pubblica amministrazione si accorge di un vizio evidente del verbale, non dovrebbe procedere senza tenere conto della richiesta di annullamento in autotutela avanzata dal cittadino poiché, in tal caso, l’amministrazione rischierebbe oltretutto di sopportare spese processuali spesso superiori all’importo della multa. In generale è possibile ricorrere all’annullamento in autotutela nei seguenti casi:
- multa già pagata
- errata trascrizione del numero di targa
- errata rilevazione dei dati provenienti dai pubblici registri
- veicolo oggetto di furto
- decesso del proprietario del veicolo o del trasgressore
- cessione del veicolo in data antecedente l’accertamento della violazione
- conducente sprovvisto del certificato di assicurazione obbligatoria in caso di dimostrazione della sussistenza di copertura assicurativa
- violazioni rilevate da sistemi elettronici di accertamento remoto per ZTL e corsie riservate al TPL nei confronti di veicoli autorizzati
- accertamenti d’infrazione non correttamente rilevati in quanto il fatto contestato non costituisce violazione
- transito nelle corsie bus ovvero ZTL a carico di soggetti titolari di permessi speciali
- verbale notificato oltre i termini previsti dal Codice della strada.
E’ possibile annullare in autotutela anche il preavviso di violazione lasciato sul parabrezza della vettura (2). Per quanto riguarda in particolare l’annullamento del verbale notificato in ritardo, alcune amministrazioni ritengono che la illegittimità della multa debba essere formalmente dichiarata dall’Autorità giudiziaria o dal Prefetto competente a ricevere il rapporto, non potendo l’organo di polizia archiviare direttamente il relativo verbale. D’altronde, anche la circolare del Ministero dell’interno n. 66 del 17.7.1995, ha evidenziato come, a parte alcune specifiche ipotesi, l’archiviazione del verbale deve essere di competenza del Prefetto.
Come si attiva il ricorso in autotutela della multa
Il ricorso in autotutela può essere attivato d’ufficio, oppure su richiesta della persona multata. Il ricorrente può chiedere l’annullamento della multa illegittima anche quando l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere. E’ molto importante ricordare che l’istanza in autotutela non sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso presso il Giudice di Pace (30 giorni) o il Prefetto (60 giorni), ne’ i termini di pagamento. D’altronde non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela; l’annullamento del verbale illegittimo resta infatti un atto discrezionale dell’amministrazione competente che può decidere di annullare o meno la multa. L’annullamento della multa va richiesto trasmettendo all’Ufficio competente l’istanza che deve specificare: – il verbale di cui si chiede l’annullamento – l’esposizione sintetica dei fatti – i motivi per cui si ritiene l’atto illegittimo – l’eventuale documentazione a sostegno del ricorso Il ricorso può essere proposto in carta semplice e non è necessario farsi assistere da un legale. Per le istanze di annullamento in autotutela dei verbali notificati in ritardo è possibile predisporre il ricorso utilizzando MultaTest o i modelli che si possono scaricare dai siti web di alcune amministrazioni. Nelle istanze elaborate da MultaTest si trovano già indicate nel testo del ricorso, aggiornato e completo, tutte le norme e le informazioni necessarie per chiedere l’annullamento in autotutela della multa notificata in ritardo.
A quale Autorità va presentato il ricorso
Trattandosi di istanza in autotutela il ricorso redatto da MultaTest è rivolto all’ufficio o al comando di polizia che ha accertato l’infrazione e, solo in via subordinata, al Prefetto del luogo della commessa violazione. Ricordati che la competenza del Prefetto si estende a tutta la provincia. Nel caso in cui decidessi invece di impugnare la multa direttamente davanti al Prefetto puoi utilizzare sempre il ricorso redatto da MultaTest, ma devi modificare l’intestazione inserendo la seguente dicitura ” Ricorso al Prefetto ex art 203 Codice della Strada”. Il Prefetto, una volta ricevuta l’istanza, ha tempo 120 giorni per adottare il provvedimento con il quale può accogliere o respingere il ricorso. In quest’ultimo caso, il Prefetto con ordinanza ingiunge al ricorrente di pagare un importo non inferiore al doppio rispetto alla somma prevista inizialmente per l’infrazione e indicata nel verbale, oltre le spese di notifica.
Modalità di presentazione del ricorso in autotutela
Il ricorso redatto da MultaTest deve essere solo stampato e firmato. Se non hai la disponibilità della firma digitale, il ricorso una volta stampato va sottoscritto, scansionato e inviato allegando copia del documento di identità. Nel caso invece hai la firma digitale, il ricorso deve essere salvato nel formato PDF/a e firmato digitalmente. Se invece decidi di utilizzare i moduli messi eventualmente a disposizione dall’amministrazione ricordati di compilare l’atto in tutte le sue parti. Fai attenzione perché se l’istanza non è completa potrebbe non essere accolta. L’istanza in autotutela, firmata dal ricorrente, va presentata all’ufficio o comando di polizia che ha emesso il verbale:
- tramite posta elettronica certificata
- a mezzo di lettera raccomandata
- o consegnando il ricorso direttamente all’ufficio competente.
In base al codice amministrativo digitale è possibile presentare l’istanza anche tramite posta elettronica ordinaria, ma in tal caso bisogna allegare all’istanza un documento d’identità.(3) Ricordati di conservare sempre il documento che comprova la trasmissione del ricorso, ovvero nel caso l’invio venga effettuato tramite:
- Posta Elettronica Certificata (PEC), la ricevuta di consegna e accettazione rilasciato dal sistema di posta elettronica;
- Posta Elettronica Ordinaria, cioè via e-mail, dovresti ricevere una comunicazione che conferma il ricevimento dell’istanza;
- A mezzo lettera raccomandata, la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale;
- Con consegna a mani all’ufficio competente, la ricevuta con indicato il numero di protocollo.
Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia del verbale
- copia della ricevuta/cad o di altro documento con il quale si può provare la data di notifica del verbale
- documento d’identità
L’istanza di autotutela ha solamente una funzione di mera denuncia o sollecitazione, e non crea in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere. Perciò una volta trasmesso il ricorso è sempre consigliabile contattare telefonicamente l’ufficio competente a ricevere l’istanza, per verificare lo stato della pratica.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
(1) Circolare Ministero dell’Interno Prot. n. M/2413/11 del 17 gennaio 2003
(2) Circolare del Ministero dell’interno Prot. n. 66 del 17.7.1995
(3) L’art. 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005 consente l’inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni e delle istanze se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità.
MINISTERO DELL’INTERNO- DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE- Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi CIRCOLARE N. 66 Prot. n. M/2413 Roma, 17 luglio 1995 OGGETTO: codice della strada. Applicazione dell’Istituto dell’autotutela per i verbali di contravvenzione. 1. Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l’avviso di questa Direzione Generale in ordine alla possibilità che l’Ufficio o l’organo accertatore di una violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada disponga, in sede di autotutela, la modifica o l’annullamento dei verbali già notificati. Sulla questione si fornisce il parere di questa Direzione Generale, sul quale concorda il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 2. Occorre, al riguardo, muovere dalla considerazione che il sistema procedimentale introdotto dalla c.d. depenalizzazione ha mutuato taluni criteri fondamentali del diritto processuale penale, tra i quali, per ciò che qui particolarmente interessa, il principio della distinzione di ruolo e di funzione dell’organo rilevatore della violazione dall’autorità giudicante. Esigenze di valenza garantistica impongono, infatti, che l’accertamento di chi è preposto alla vigilanza sul rispetto delle norme passi al vaglio di una autorità diversa, in posizione di terzietà, legittimata a sottoporre a riscontri e verifiche i contenuti della verbalizzazione e a garantire il rispetto delle procedure, specie di quelle a tutela del cittadino. Al parallelismo “organi di polizia giudiziaria-giudice” è stato correlato il parallelismo “organi di accertamento-prefetto”. Il regime di questo parallelismo si è attenuato con la legge n. 122/89 (1) e con il nuovo codice della strada, in forza delle cui disposizioni il vaglio del Prefetto ha perso di sistematicità, restando subordinato alla eventualità del ricorso. E però ciò non ha mutato la ragione ispiratrice del sistema che continua a risiedere nella identificazione di due ruoli funzionali differenziati. Ora in un siffatto sistema l’archiviazione del verbale – cioè, la valutazione della insussistenza degli elementi di fatto e di diritto che integrano l’illecito, nonché del mancato rispetto di quelle regole procedimentali poste a garanzia del contravventore, che sono in grado di paralizzare il procedimento sanzionatorio – non potrebbe fare capo all’organo che procede all’accertamento, perché in tal modo egli diverrebbe in qualche modo arbitro della legittimità del proprio operato. 3. Ciò detto in termini generali, occorre esaminare il dato normativo. L’articolo 203 del codice della strada, nel conferire al trasgressore la facoltà del ricorso, indica nel solo Prefetto il destinatario dello stesso, quale che sia il motivo della impugnativa. Parallelamente, il succennato art. 204 affida al Prefetto, e non ad altri, la potestà di archiviazione del verbale. Già questi elementi testuali sono risolutivi del problema. Il verbale di accertamento, infatti, è atto esclusivo dell’agente che lo ha redatto, riferibile alla sua responsabilità di soggetto che ha proceduto al riscontro di comportamenti e che in questa attività valutativa opera in posizione di autonomia persino rispetto alla struttura organizzativa di appartenenza, restando sottoposto soltanto ai poteri di verifica dell’autorità a ciò espressamente legittimata dalla legge, che agisce in una ottica neutra e imparziale. Per ciò, può dirsi che il verbale di accertamento, una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità tanto dell’agente che lo ha redatto, che dell’ufficio al quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo. Le considerazioni che precedono trovano avallo anche nelle norme del regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/92). Il comma 3 dell’art. 386 , infatti, dispone – per il caso della notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altre cause – che l’ufficio o comando precedente trasmetta gli atti al Prefetto per l’archiviazione, salvo che non sia ancora possibile la notifica all’effettivo proprietario. Analogamente il comma 1 dello stesso articolo legittima l’ufficio o comando accertatore a procedere ad una nuova notifica quando risulti che la persona inizialmente individuata come proprietaria del veicolo o titolare di uno dei diritti indicati nell’art. 196 non sia effettivamente tale. Dal richiamato quadro normativo sembra potersi dedurre che in nessun caso il comando o l’ufficio procedente può disporre l’archiviazione dei verbali elevati dal dipendente personale nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento. Soltanto nelle ipotesi di cui all’art. 386 richiamato, il Comando o ufficio procedente è legittimato a rinnovare la notifica del verbale relativo ad un illecito amministrativo, indirizzandola, sulla base di chiarificazione sopravvenuta, nei riguardi di una persona diversa da quella inizialmente identificata (in effetti, al verbale si dà corso, e quindi, non si dà luogo ad archiviazione). 4. I richiamati principi consentono di definire il regime al quale soggiacciano i verbali contenenti una errata valutazione del fatto contestato o vizi di forma o di procedura. Occorre distinguere l’ipotesi in cui il profilo di erroneità o di irregolarità non abbia ancora formato oggetto di ricorso al Prefetto, dal caso in cui il ricorso sia stato invece già presentato. Nel primo caso, si è dell’avviso che l’Ufficio o il Comando procedente possano in sede di autotutela procedere ad una nuova notifica del verbale depurando la configurazione del fatto degli elementi di erroneità o sanando i vizi di forma o di procedura, sempre che tuttavia non sia ancora trascorso il termine previsto dall’art. 201 del C.d.S. . In caso contrario l’Ufficio o il Comando procedente dovrà chiedere al Prefetto l’archiviazione. Qualora, viceversa, l’interessato abbia già presentato ricorso al Prefetto – o, secondo la nota sentenza della Corte Costituzionale, all’A.G. – non sembra che il verbale possa essere riconsiderato (e rinotificato) dall’organo procedente, stante che, con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può che essere affrontata e risolta dall’autorità investita del ricorso. 5. Considerata la rilevanza della questione esaminata, le SS.LL. vorranno valutare l’opportunità di portare il surriferito orientamento a conoscenza di tutti gli organi, uffici o comandi che, nell’ambito delle rispettive province, espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del C.d.S. . IL DIRETTORE GENERALE Dr. Stelo
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Annullamento d’ufficio dei preavvisi di violazione Circolare del Ministero dell’Interno prot. n.M/2413/11 del 17/01/2003 Prot. n. M/2413/11 Roma, 17 gennaio 2003 OGGETTO: Archiviazione dei preavvisi di violazione alle norme del Codice della Strada. Quest’Ufficio ritiene che il c.d. preavviso di violazione possa essere archiviato, ricorrendone i presupposti, dall’Ufficio di appartenenza dell’organo di polizia stradale. Infatti, in base alle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti, il citato preavviso non assume rilevanza giuridica e quindi, non produce effetti nei confronti del destinatario. Invero, l’art. 204 C.d.S. attribuisce al Prefetto la potestà di archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma 3, Reg. C.d.s., nel disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto per l’archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso. Peraltro, la disposizione in esame fa espresso riferimento al “caso di notifica esperita a soggetto estraneo”, lasciando intendere che nella fattispecie deve essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente – qualora conforme al modello VI.1 allegato al C.d.S. – può essere notificato ai sensi dell’art. 201 C.d.S. 2 La predisposizione del preavviso, invece, si inserisce nell’ambito di un’attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L. 24.11.1981, n. 689). In tale ambito, l’organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Tali attività, unitamente a quella connessa alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti, al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l’atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l’interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il verbale, una volta constatata la estraneità del soggetto interessato. Il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali rimane, quindi, nella disponibilità dell’ufficio al quale appartiene l’agente che lo ha redatto. E’ il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le quali l’organo di polizia stradale può interrompere l’attività di accertamento (anche quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, Reg. C.d.S.: “errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa”. In tali casi, “eseguiti gli opportuni accertamenti”, secondo l’art. 386 Reg. C.d.S. deve risultare evidente l’estraneità del soggetto alla violazione. 3 Espletate le suddette verifiche, l’ufficio o comando procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l’archiviazione, ai sensi dell’art. 386/3 Reg. C.d.S.; se invece è stato redatto il solo preavviso può interrompere l’attività di accertamento, senza inviare il medesimo preavviso all’Autorità amministrativa in quanto quest’ultima, in base alle disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale. A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386/3 Reg. C.d.S. prevede anche l’ipotesi che l’organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui “sia possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell’effettivo responsabile entro i termini previsti”: nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto. Nel caso in cui, viceversa, l’organo accertatore pervenga – successivamente alla compilazione del “preavviso” – ad una ricostruzione della condotta tale da far escludere la sussistenza dell’illecito, ovvero ritenga presente una causa di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 4 della legge 24.11.1981, n. 689, l’esclusione della illiceità del comportamento, altrimenti vietato, deve essere formalmente dichiarata dall’autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, alla quale, pertanto, è inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l’organo di polizia archiviare direttamente il relativo “preavviso”. Sembra, infine, opportuno che – così come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (Sez giurisd. Marche, 29.4.1997, n. 1336) – per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui è consentito all’organo accertatore di non dare ulteriore corso al “preavviso”, sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l’ufficio cui appartiene l’organo accertatore, fornisca adeguata motivazione delle ragioni in base alle quali procede nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi ha provveduto. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO (Ubaldi)
Ho pagato una multa dopo i cinque giorni con l’importo che potevo pagare entro i cinque giorni, e erroneamente per una differenza di €50 mi è arrivata una ingiunzione di pagamento di oltre 400 euro dopo 6 anni, secondo voi è illegittimo? Si può fare qualcosa? Tra l’altro non è andata in prescrizione anche se passati 5 anni perché causa covid la prescrizione è estesa a sette anni, cioè altri 2 di proroga, si può richiedere autotutela? Io non sono stata insolvente come chi non l’ha pagata del tutto, vi ringrazio anticipatamente
Buongiorno, ho ricevuto una multa emessa per divieto di sosta. Nel verbale hanno omesso di indicare sia i nomi dei verbalizzanti che i loro relativi numeri di matricola. E’ presente solo una sigla a penna (incomprensibile). Posso fare ricorso in autotutela? Grazie in anticipo
Buonasera, mentre in stato di necessità ed urgenza stavo accompagnando mia figlia in Pronto Soccorso, ho preso un verbale Cds per superamento limite di velocità in tratto di strada coperto da Tutor, con verbale emesso e notificato da pico dal Comando Municipale. Posso ricorre in Autotutela o devo procedere con Prefetto/Giidice di Pace?
Buongiorno, ho ricevuto una multa il 24/10/2022, per divieto di sosta . Nel luogo indicato non vi è segnaletica o meglio la segnaletica del divieto è situata sul lato della strada che non ha continuità in quanto interrotta da una traversa che collega ad altra strada principale. Alla fine della traversa non è posto altro cartello di divieto di sosta e’ fattibile richiesta di annullamento in autotutela? Spero di essere stata chiara grazie per la risposta
Buongiorno, ho ricevuto un avviso di raccomandata il 26/07/2022, ho ritirato oggi 18/08/2022 in quanto non potevo farlo prima. Si riferisce ad una multa per violazione semaforica dell’11/01/2022. La raccomandata riposta sulla busta la data di spedizione da parte dell’ICA srl del Comune di None (TO) del 20/07/2022, quindi oltre i 90 giorni dall’infrazione, posso ricorrere in autotutela per l’annullamento per evitare la decurtazione dei punti? Devo pagare comunque la multa mentre aspetto una risposta? Grazie
Buongiorno. Oggi è arrivata una notifica di una multa che ho pagato non sapendo che mio marito l’aveva già pagata in loco il giorno successivo alla notifica (quindi risulta un doppio pagamento). Possiamo avvalerci lo stesso dell’annullamento per autotutela?
Grazie mille
Buongiorno Claudia. Si certamente, può chiedere il rimborso della seconda multa pagata, allegando la ricevuta di pagamento. Saluti, MT
Buongiorno,
ho fatto un ricorso in autotutela per un errore dell’obbligato indicato nel verbale. Purtroppo non ho allegato la copia del libretto dove si appurava l’errore stesso e il ricorso e’ stato respinto con raddoppiamento della multa.
Posso fare qualcosa altro per far valere la mia tesi.
Saluti Manuela
Buonasera Manuela. Il ricorso in autotutela può essere ripresentato in qualsiasi momento. Se ha acquisito nuova documentazione idonea a dimostrare l’errore o altre cause di annullamento della multa, può quindi riproporre il ricorso. Però deve fare attenzione, perché il verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada diventa titolo esecutivo entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della multa, se non è proposto ricorso. Quindi verifichi bene i termini e magari, prima di esperire il ricorso, provi a contattare l’ufficio di polizia competente, per capire se, il documento che può presentare come prova dell’errore, ha possibilità di essere accolto. In bocca al lupo. Saluti, MT
Salve leggendo che è possibile farsi annullare in autotutela anche il preavviso di violazione lasciato sul parabrezza della vettura… nel caso di un auto ibrida (palesemente accertabile già dalla targa sulle prerogative di gratuità di sosta su strisce blu a Roma), pure già registrata almeno il giorno stesso sul sito loro, però multata per “mancanza di esposizione titolo di pagamento” quali caratteristiche avrebbe il MultaTest?
Quali elementi e fatti ci si scrivono se perfino la registrazione sul sito mobilità non rilascia stampe o “attestazioni” utili…?
Dal foglietto di accertamento non si evince poi il nome o l’indirizzo del Comando a cui rivolgersi…
Grazie a tutti
Buonasera. MultaTest è un redattore automatico di istanze e ricorsi. Attualmente l’applicazione redige solamente ricorsi in autotutela per annullare le multe notificate in ritardo o in caso di errore nel rilevamento della targa. Stiamo implementando le funzioni del redattore in modo da ricomprendere tra i casi di annullamento in autotutela anche le multe ingiuste delle auto elettriche parcheggiate sulle strisce blu. La normativa vigente, infatti, prevede che le vetture elettriche e ibride possano sostare gratuitamente nelle aree a pagamento. Nel caso in cui i regolamenti comunali prevedano la registrazione della targa del veicolo, normalmente sono gli uffici della polizia municipale che provvedono alla cancellazione della multa se riconoscono l’errore, anche senza presentare un formale ricorso. In realtà, nel caso delle auto elettriche, non è necessario esporre sull’auto il contrassegno identificativo, in quanto il riconoscimento del tipo di veicolo spetterebbe direttamente agli agenti di polizia e agli ausiliari al traffico addetti al controllo, come viene specificato anche sul sito romamobilità.it (https://romamobilita.it/it/strisce-blu-veicoli-elettrici-parcheggiano-gratis). La registrazione non ha valore di un’autorizzazione alla sosta, ma serve semplicemente per verificare che il tipo di veicolo utilizzato può avvalersi della facoltà di parcheggiare gratuitamente anche sulle strisce blu. Tuttavia ogni comune si comporta diversamente, molto dipende dai regolamenti comunali e dalla prassi amministrativa. Nel suo caso potrebbe provare a chiedere l’annullamento del verbale inviando una semplice istanza via e-mail con allegato un suo documento d’identità, precisando la data in cui è stata elevata la sanzione, il luogo il tipo/modello del veicolo, tutte informazioni che trova sul preavviso. Può anche utilizzare la funzione di MultaTest per l’annullamento delle multe per errata rilevazione del veicolo e/o della targa, stampare il ricorso generato nel formato word, e poi modificarlo/personalizzarlo, evidenziando che la normativa vigente (DGC 257, 281 e 299 dell’anno 2008) consente ai titolari di veicoli a trazione elettrica la facoltà di sostare gratuitamente nelle aree con tariffa a pagamento. Saluti, MT.
Salve, scrivo per avere un parere sulla seguente situazione. Mi è stato notificata un verbale del 21/02/2020 dopo quasi un anno in data 01/02/2021 con la dicitura in parentesi: ‘La decorrenza dei termini per il rinnovo della notificazione del verbale parte dal giorno 18/01/2021, poiché solo da questa data lo scrivente ufficio ha avuto informazioni sul trasgressore e/o obbligato in solido e sulla residenza dello stesso’. Premetto che dalla nascita il mio indirizzo di residenza è sempre lo stesso e sono l’unico proprietario del veicolo multato. Ritengo assolutamente inappropriato il modo arbitrario con cui sono stati ridefiniti i termini di decorrenza. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Ci sono i presupposti per il ricorso in autotutela? Grazie in anticipo a chiunque decida di rispondermi
E’ stato notificato un verbale per art 007 e 14 circolazione su corsie di mezzi pubblici. E’ stato immediatamente inviata mail alla Polizia municipale di Firenze con richiesta di annullamento in autotutela in quanto l’autovettura era al servizio di disabile a bordo auto. Allegato permessi invalidi, documento dell’invalido, attestato del servizio viabilità comune di Residenza Bologna dove si evince il numero di targa abitualmente al servizio del disabile, documento del proprietario auto. La polizia municipale di Firenze, risponde che per tale violazione non agisce in autotutela. E’ legittimo? Perché obbligare un cittadino ad ulteriori ricorsi? Grazie
Buongiorno,mio figlio ha preso una multa perchè non aveva con se’ la carta di circolazione della moto.L’abbiamo pagata subito.Sul verbale si specificava che entro 30 giorni doveva recarsi al comando della polizia locale con i documenti della moto,cosa che ha fatto (non solo una volta).Non trovando mai nessuno ,in orario di ufficio ,ha telefonato(cosa che ho fatto anche io parecchie volte) ma non abbiamo MAI ricevuto risposta e non siamo mai stati richiamati.Ora è arrivato un verbale dieuro 431+17 per non essersi presentato nei termini stabiliti. In questo caso possiamo fare istanza di annullamento in autotutela? Grazie
Salve volevo sapere se è possibile fare ricorso nel caso in cui l’indirizzo riportato nel verbale è errato. Mi spiego meglio, sono stato multato per una sosta su di un marciapiede in un indirizzo in cui io sono certo di non aver sostato. Quel giorno ero a lavoro e parcheggiai la mia auto dove la parcheggio tutti i giorni, su di un marciapiede dove tutti i giorni parcheggiano oltre 50 veicoli e in oltre due anni non ho mai ricevuto una multa. Ma il luogo dove io lasciai l’auto non coincide con quello del verbale. Posso fare ricorso? Grazie
Buonasera. Non sempre è possibile contestare la multa nel caso in cui l’indirizzo indicato nel verbale risulti errato, dipende dalle circostanze. Ad ogni modo difficilmente il Giudice di Pace guarderà con favore il fatto che lei abbia parcheggiato sul marciapiede. I marciapiedi infatti debbano essere lasciati sempre liberi, anche perché vengono utilizzati da disabili, da anziani, bambini e persone in difficoltà. Saluti M.T.
Salve, per la presentazione del ricorso a mezzo pec si legge nella nota “il ricorso deve contenere la firma digitale autenticata della persona legittimata, o in alternativa, in formato pdf, il testo del gravame firmato”…che significa testo del gravame firmato in pdf?
Bentrovato Gabriele. Il testo effettivamente non è molto chiaro. Comunque se si tratta di ricorso al Prefetto o di un ricorso in autotutela da presentare all’Ufficio di Polizia, il Codice amministrativo digitale consente di presentare l’istanza sottoscritta sia con firma digitale oppure manualmente (con firma autografa), anche tramite posta elettronica ordinaria, ma in tal caso, bisogna allegare all’istanza un documento d’identità. Quindi, se non possiedi la firma digitale, dovresti stampare il ricorso, firmarlo manualmente, scansionarlo e trasmettere il ricorso via pec, allegando un tuo documento d’identità. Saluti, M.T.
Mi serve un modulo PDF per annullamento multa in autotutela in quanto la vettura mi e’ stata rubata ed e’ arrivato una multa . Quale modulo mi serve??
Buonasera, potrebbe dirmi come va presentato il ricorso in autotutela.
Se ha utilizzato il ricorso generato da MultaTest deve stampare l’istanza, firmarla e inviarla all’Ufficio di Polizia via pec o con le altre modalità che trova indicate nel sito web dell’ente. Si ricordi di allegare al ricorso la copia del verbale e il suo documento d’identità.