Autocertificazione: multa e notifica dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto, come fare ricorso.

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autocertificazione per viaggiare spostamenti

Cos’è l’autocertificazione

L’autocertificazione, propriamente detta “Dichiarazione sostitutiva”, è una dichiarazione prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per dichiarare stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza del dichiarante. (1)

Quando viene richiesta l’autocertificazione nei controlli di polizia

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il territorio italiano è stata suddiviso in tre aree di criticità, contraddistinte dai colori giallo, arancione e rosso. L’autocertificazione serve per motivare gli spostamenti che, solo in taluni casi, sono giustificati dalla normativa vigente: esigenze lavorative, motivi di salute o altri motivi ammessi dalla normativa statale, dalle ordinanze delle amministrazioni locali o da altri provvedimenti emessi per la prevenzione della diffusione del contagio. In estrema sintesi la dichiarazione sostitutiva deve essere utilizzata nei seguenti casi:

  • spostarsi sul territorio nazionale dopo le ore 22.00
  • spostarsi nelle zone rosse
  • per gli spostamenti tra comuni o regioni che rientrano nella zona arancione
  • negli spostamenti tra regioni rosse/gialle

Si tratta di spostamenti che, senza una specifica motivazione risultante dall’autocertificazione, sarebbero vietati in ragione delle disposizioni anticoivid e delle conseguenti limitazioni alla circolazione stradale.

Autocertificazione in zona gialla

Nell’area gialla è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute che devono essere comprovati attraverso l’autocertificazione.

Autocertificazione zona arancione

Nelle zone arancioni gli spostamenti sono consentiti nell’ambito del territorio comunale, dalle 5 di mattina alle 22 di sera. Dopo quest’ora si può circolare solo per giustificati motivi con autocertificazione. Sono vietati gli spostamenti da una Regione all’altra. Nei comuni fino a cinque mila abitanti è possibile spostarsi entro i 30 chilometri dal confine, anche in un’altra regione limitrofa, ma è vietato recarsi in capoluoghi di provincia.

Autocertificazione in zona rossa

Nelle zone rosse la dichiarazione sostitutiva è sempre richiesta. E’ infatti vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Sono vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Cosa scrivere nell’autocertificazione

Le persone fermate devono fornire una spiegazione e compilare l’autocertificazione in cui viene dichiarato il motivo del transito, che può essere autorizzato solo se rientra nei casi specifici previsti dalla normativa di emergenza. In particolare la persona fermata deve dichiarare alle forze di polizia: dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza ecc.) di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); l’indirizzo del luogo partenza e di arrivo; di essere a conoscenza misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento  all’interno del territorio nazionale, nonché delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze adottate dal Presidente della Regione o dal Sindaco; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; il motivo dello spostamento, ovvero che lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altri motivi ammessi dalle vigenti normative; Nell’autocertificazione inoltre bisogna dichiarare il luogo da cui è iniziato lo spostamento e l’indirizzo di destinazione. La dichiarazione infine dovrà essere firmata dall’interessato, identificato dall’operatore di polizia a mezzo del documento d’identità. Il Ministero dell’Interno ha predisposto un nuovo modulo editabile che si può scaricare dal sito del Viminale, cliccando qui.

Sanzione per spostamento ingiustificato o senza autocertificazione

Quando si viene fermati dalla polizia e non si fornisce una giustificazione valida, scatta la multa. Infatti gli spostamenti ingiustificati, così come la mancata esibizione o sottoscrizione dell’autocertificazione, ovvero il rifiuto di dichiarare le ragioni dello spostamento nelle zone rosse, o arancioni per chi esce dal comune, comportano la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, ridotta del 30% se si paga entro 5 giorni. Risponde della sanzione, quale responsabile in solido del pagamento, anche il proprietario del veicolo se è persona diversa dal conducente. Il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della sanzione in forza dell’art. 6 della L. 689/81, il quale stabilisce che il proprietario della cosa che è stata utilizzata per commettere l’illecito è tenuto in alternativa al trasgressore al pagamento della sanzione pecuniaria.

Cosa si rischia in caso di autocertificazione falsa

Quando viene rilasciata un’autocertificazione, l’organo di polizia è tenuto ad effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 s.m.i., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia Quando l’autocertificazione viene rilasciata dichiarando circostanze non vere si rischiano fino a due anni di reclusione ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. (2) In particolare si possono configurare due diverse ipotesi di reato: 1) nel caso in cui la falsa attestazione del dichiarante abbia ad oggetto “fatti” dei quali l’atto è destinato a provare la verità, il reato che si configura è quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex articolo 483 del codice penale, punito con la reclusione fino a due anni. 2) laddove invece, la falsa attestazione riguardi le “qualità personali” del dichiarante, ricorre solitamente il più grave reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, punito con la reclusione da uno a sei anni ai sensi dall’articolo 495 del codice penale

Facoltà di pagare in misura ridotta la multa

Nel caso di spostamento ingiustificato o rifiuto a presentare l’autocertificazione, l’organo di polizia accerta la violazione indicando anche la sanzione rispetto alla quale è possibile effettuare il pagamento in forma ridotta L’interessato può pertanto estinguere la multa mediante il pagamento di una somma in misura ridotta che, nel caso di specie, prevede una duplice opzione: pagamento in misura ridotta del 30% (es. pari a euro 280 se la sanzione è uguale a euro 400) entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale; pagamento in misura pari al minimo (es. pari a euro 400 se la sanzione è di uguale importo) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. La persona multata che si trova in una situazione di difficoltà economica può chiedere il pagamento rateale della sanzione, ma in tal caso non si potrà beneficiare dello sconto del 30%.

Notifica dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto

Qualora l’interessato decidesse invece di non pagare la multa, l’organo di polizia che ha contestato la violazione trasmetterà gli atti all’Autorità competente. A tal riguardo bisogna considerare che le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, pertanto si procede con la notifica dell’ordinanza-ingiunzione La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative appartiene a:

  •  Prefetto, per le violazioni di disposizioni che traggono origine da DPCM;
  •  Presidente della regione o Sindaco nel caso di violazioni relative alle rispettive ordinanze di propria competenza.

L’Autorità competente che, come si è detto normalmente è il Prefetto, stabilisce la sanzione con ordinanza, quantificando l’esatta somma da pagare sulla base dei criteri di cui all’art. 11 della Legge 689/81, cioè in relazione alla gravità della violazione, nonché al comportamento assunto dal contravventore, dalla personalità dello stesso e dalle sue condizioni economiche. Quindi se non si paga la sanzione sarà emessa un’ordinanza ingiunzione il cui importo sarà maggiore rispetto a quello previsto nel verbale di accertamento. La notifica dell’ordinanza ingiunzione con la richiesta del pagamento della sanzione deve avvenire entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione. (3)

Come fare ricorso in caso di mancata presentazione dell’autocertificazione

Nel caso ti sia stata contestata una multa per uno spostamento non motivato con l’autocertificazione è possibile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. La persona multata può presentare direttamente scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione dell’infrazione, direttamente al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione. Ma se il ricorso non viene accolto non si potrà beneficiare dello sconto del 30% né della misura ridotta, ma la sanzione sarà determinata tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista. Solo avverso l’ordinanza del Prefetto si potrà presentare ricorso al Giudice di Pace. Il modello per presentare scritti difensivi e per chiedere di essere ascoltati lo puoi scaricare da qui. Alla memoria difensiva si può allegare copia del verbale, copia del documento d’identità e qualsiasi documento utile a sostenere la tesi difensiva. II ricorrente può chiedere anche di essere ascoltato personalmente ai sensi dell’art.18 della legge 689/1981. Gli scritti difensivi possono essere inviati per PEC, lettera raccomandata a/r, o depositati direttamente presso l’ufficio competente della Prefettura. Le memorie difensive possono essere presentate anche direttamente all’organo di polizia che le inoltrerà alla Prefettura competente. Il ricorso al Prefetto non ha alcun costo ma, come si è già detto, poi non sarà più possibile beneficiare del pagamento in misura ridotta. Bisogna considerare che per il cittadino non sussiste alcun diritto a pretendere una vera e propria istruttoria o una sorta di processo, fermo restando che potrà pretendere che gli sia comunicato il giorno in cui dovrà avvenire la sua audizione e che delle sue dichiarazioni venga stesa una verbalizzazione da allegarsi alla pratica. Valutati gli scritti difensivi la Prefettura può archiviare il procedimento oppure emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento, con la quale viene determinato ed ingiunto il pagamento della somma dovuta. La Prefettura competente ha 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, per rispondere o chiedere il pagamento della sanzione Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace. Il termine per l’opposizione è di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza–ingiunzione, ovvero di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero.

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12 Commenti

  1. Mario

    Avendo una campagna nello stesso comune di residenza con annessa abitazione, con animali domestici posso recarmi per i relativi lavori di manutenzione del prato e delle coltivazioni?

    Rispondi
    • Redazione

      No, purtroppo per tutta la durata dell’emergenza non può spostarsi a meno che non sia un imprenditore agricolo. In particolare non può recarsi in campagna per attività di svago; eventuali spostamenti sono consentiti soltanto per necessità, per esempio per accudire gli animali sul posto in mancanza di altre alternative, o per motivi di grave emergenza come un crollo o altre situazioni di rischio.

      Rispondi
    • Giovanni

      Confermo. Una nota del Ministero della Salute del 12/03/2020 precisa che “gli spostamenti relativi alla cura di animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste da citati DPCM”.

      Rispondi
  2. Milena

    Buongiorno. Oggi vorrei fare una passeggiata, ma la mia vicina dice che alla televisione hanno detto che le passeggiate sono vietate. Io però sul web e sui giornali on-line leggo che è possibile. Perché c’è tanta confusione? Potete chiarire questo aspetto? Grazie Milena

    Rispondi
    • Redazione

      Bentrovata Milena. In via generale in base al decreto #iorestoacasa non è possibile camminare per strada se non per specifici motivi. Tra le poche eccezioni ammesse ci sono le passeggiate con il proprio cane, e fare attività motoria e sportiva all’aperto. Quindi è possibile fare camminate nella natura ma non in gruppo e, in ogni caso, bisogna mantenere sempre la distanze minima di un metro da qualsiasi persona.
      La confusione nasce dalla circostanza che, per quanto riguarda le uscite a piedi, nel corso di una recente conferenza stampa sul coronavirus, la protezione civile ha tenuto a precisare che si deve uscire lo stretto necessario e anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione. A questo si aggiungono le raccomandazioni fatte per chi fa sport all’aperto. Per questo tipo di attività è stato evidenziato che “In caso di incidente è molto più difficile essere curati anche perché bisogna evitare in ogni modo di andare nelle strutture ospedaliere e nelle cliniche private”
      E’ necessario pertanto buon senso e limitare anche le attività sportive all’aperto, o le passeggiate, sebbene non siano vietate.
      Bisogna considerare inoltre che molti sindaci hanno chiuso parchi e giardini, in questi casi naturalmente non è permesso passeggiare nelle aree verdi soggette al divieto.
      Saluti.

      Rispondi
  3. Ilario

    State attenti perchè al momento del controllo vi fanno dichiarare e firmare il motivo per cui vi state spostando. Se scoprono che quello che avete dichiarato non è vero, vi beccate due denunce: una per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica sul Coronavirus e l’altra per dichiarazioni mendaci“

    Rispondi
  4. Luigi

    Scusate, ma secondo voi si può fare una passeggiata o andare a corre? Faccio questa domanda perché ieri sera in televisione hanno detto che non si può uscire di casa per andare a correre. Sui social ho visto anche che la polizia municipale in alcune città ha fatto le multe a chi è andato a fare jogging. Ma questa mattina leggendo la rassegna stampa alcuni giornali hanno pubblicato che si può uscire a passeggiare anche per portare fuori il cane.

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  5. Gianni

    Non è che se uno compila l’autocertificazione può andare dove vuole.Bisogna stare a casa!Ci si può spostare solo per:lavoro-necessità-salute. Al momento del controllo vi fanno dichiarare e firmare perchè vi state spostando. Fatto questo la pattuglia verifica (es. chiamando in azienda, chiamando il vostro medico, etc… in base a quello che dichiarate).Se scoprono che quello che avete dichiarato non è vero, vi beccate due denunce: una per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica coronavirus e l’altra per dichiarazioni mendaci.Ho fatto questa precisazione perchè molti pensano che non ci sono i controlli o che basta l’autorizzazione, non è così.Fare la spesa solo nel proprio comune! Fare la spesa, non fare shopping! Una persona per famiglia.Se siete in 3 in macchina e state andando a fare la spesa, denuncia. Max numero di persone in macchina 2, il guidatore e 1 passeggero posteriore.

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  6. Mirko

    Se non porto con me l’autodichiarazione commetto un reato?

    Rispondi
    • Redazione

      Non si commette alcun reato, però è consigliabile portarsi dietro un modulo già compilato, anche al fine di agevolare e velocizzare i controlli.

      Rispondi
  7. giovanni rosa

    perchè non si disinfettano le strade come si vedevano in cina e in corea?secondo me le zone rossediventeranno sempre più pericolose

    Rispondi

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