Autocertificazione per gli spostamenti zona rossa, arancione e gialla, il nuovo modello marzo 2021

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L’autocertificazione per gli spostamenti tra Regioni e Comuni ricadenti nella zona rossa, arancione e gialla, il nuovo modello aggiornato al DPCM 3/11/2020

Le disposizioni che limitano la circolazione stradale 

 Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modello editabile per giustificare gli spostamenti in caso di limitazioni alla circolazione delimitate in ambito regionale.

Con il DPCM del 3 novembre 2020 le Regioni sono state suddivise in tre aree di criticità:

  • AREA GIALLA         –  Livello 1
  • AREA ARANCIONE – Livello 2 Regioni ad alto rischio
  • AREA ROSSA          – Livello 3 Regioni con massimo rischio

Nell’area gialla vengono applicate le misure che valgono per tutto il territorio nazionale. E’ vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute che devono essere comprovati attraverso l’autocertificazione.

Nell’area arancione oltre ad essere vietata la circolazione dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, sono vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Nell’area rossa è vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Sono vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Quando bisogna utilizzare l’autocertificazione

In base alle nuove disposizioni del Governo l’autocertificazione è necessaria per:

  • spostarsi sul territorio nazionale dopo le ore 22.00
  • spostarsi nelle zone rosse
  • per gli spostamenti tra comuni o regioni che rientrano nella zona arancione
  • negli spostamenti tra regioni rosse/gialle

Quando nelle zone arancioni e nelle zone rosse l’attività didattica nelle scuole resta in presenza, l’autocertificazione servirà anche per accompagnare i bambini a scuola.

Cos’è l’autocertificazione

L’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sul conducente del veicolo o della persona che si sposta a piedi.

Tale onere potrà essere assolto attraverso la compilazione e la presentazione di un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 4 7 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

L’autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

In pratica serve a dichiarare propri stati e requisiti personali specifici come: 

  • Dati anagrafici e di stato civile
  • Titoli di studio e qualifiche professionali
  • Situazione economica – fiscale e reddituale
  • Posizione giuridica
  • Altri dati specifici

Tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell’interessato, diverse da quelle sopra descritte, possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Quindi, il documento richiesto nell’ambito dell’emergenza da coronavirus, per giustificare gli spostamenti da un luogo ad un altro, non è una vera e propria autocertificazione ma piuttosto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il modello di autocertificazione da utilizzare per gli spostamenti

Per spostarsi è necessario avere con se un autocertificazione contenente le seguenti dichiarazioni:

  • dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza ecc.)
  • di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
  • l’indirizzo del luogo partenza e di arrivo;
  • di essere a conoscenza misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento  all’interno del territorio nazionale, nonché delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze adottate dal Presidente della Regione o dal Sindaco; 
  • di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
  • il motivo per cui si intende uscire

Il Ministero dell’Interno ha predisposto un nuovo modulo editabile che si può scaricare dal sito del Viminale, cliccando qui.

Il documento si può compilare, modificare e salvare sullo smartphone, ma ai fini dell’autocertificazione il modulo deve essere in ogni caso stampato e firmato, altrimenti non è valido. 

LE NUOVE MISURE ANTI COVID 19 SUDDIVISE PER AREE DI CRITICITÀ AGGIORNATE AL 18 MARZO 2021

FAQ PUBBLICATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AREA GIALLA

  1. Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti? Regole valide dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021
    Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in questa zona, è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti).
    Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).
    Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
    Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
    A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
    Regole valide il 3, 4 e 5 aprile 2021
    Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. In tali giorni, saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Inoltre, negli stessi tre giorni, sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  2. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?– Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
    – Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
    – Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
    Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.
  3. Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.
  4. Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.
  5. Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.
  6. Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio?Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).
    Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.
  7. È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti? Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
  8. Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”? La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
  9. Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
    Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
  10. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  11. Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione/Provincia autonoma, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma.
    Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
  12. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.
    Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
    Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.
  13. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
  14. Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? In orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio Comune. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.
  15. Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverato in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
  16. Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
  17. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
  18. Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
    Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
  19. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.
  20. Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
  21. Sono un volontario della protezione civile, conduco un’unità cinofila regolarmente iscritta e con essa svolgo attività in emergenza: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per effettuare l’addestramento del cane ai fini del mantenimento della capacità operativa?Sì, l’addestramento di unità cinofile per lo svolgimento di attività in emergenza rientra tra le attività consentite in quanto funzionale ad assicurarne il mantenimento della capacità operativa nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione civile; rimane salva la necessità di effettuare tale attività all’aperto senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento fisico e della normativa vigente. In questa zona, sarà necessario che l’addestramento avvenga laddove possibile all’interno del territorio comunale.
  22. Sono un volontario di un’associazione che svolge attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido. Posso spostarmi dal mio Comune per prestare la mia attività? Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale.
  23. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  24. Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
  25. Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività? L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in questa zona, restando all’interno del proprio Comune. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.
  26. È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.
  27. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.
  28. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
  29. Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
  30. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?Sì.
  31. Si può uscire per fare una passeggiata?Sì, dalle 5 alle 22.
  32. È consentito fare attività motoria? Sì, dalle 5 alle 22.
  33. È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune? È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.
    Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
  34. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
    È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
    Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.
    Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.
  35. Posso utilizzare la bicicletta? È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
  36. Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
  37. È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
  38. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
  39. Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento verso Comuni o Regioni differenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
  40. È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti? Il Dpcm 14 gennaio 2020 conferma la possibilità, prevista dal Dpcm 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato Dpcm). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19.
  41. Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

FAQ PUBBLICATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AREA ARANCIONE

  1. Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti? Regole valide dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in questa zona, è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti). Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica). Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Regole valide il 3, 4 e 5 aprile 2021 Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. In tali giorni, saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Inoltre, negli stessi tre giorni, sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  2. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?– Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. – Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza. – Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.
  3. Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.
  4. Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.
  5. Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.
  6. Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio?Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.
  7. È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti? Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
  8. Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”? La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
  9. Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
  10. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  11. Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione/Provincia autonoma, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
  12. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.
  13. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
  14. Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? In orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio Comune. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.
  15. Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverato in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
  16. Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
  17. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
  18. Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
  19. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.
  20. Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
  21. Sono un volontario della protezione civile, conduco un’unità cinofila regolarmente iscritta e con essa svolgo attività in emergenza: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per effettuare l’addestramento del cane ai fini del mantenimento della capacità operativa?Sì, l’addestramento di unità cinofile per lo svolgimento di attività in emergenza rientra tra le attività consentite in quanto funzionale ad assicurarne il mantenimento della capacità operativa nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione civile; rimane salva la necessità di effettuare tale attività all’aperto senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento fisico e della normativa vigente. In questa zona, sarà necessario che l’addestramento avvenga laddove possibile all’interno del territorio comunale.
  22. Sono un volontario di un’associazione che svolge attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido. Posso spostarmi dal mio Comune per prestare la mia attività? Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale.
  23. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  24. Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
  25. Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività? L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in questa zona, restando all’interno del proprio Comune. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.
  26. È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.
  27. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.
  28. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
  29. Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
  30. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?Sì.
  31. Si può uscire per fare una passeggiata?Sì, dalle 5 alle 22.
  32. È consentito fare attività motoria? Sì, dalle 5 alle 22.
  33. È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune? È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
  34. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.
  35. Posso utilizzare la bicicletta? È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
  36. Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
  37. È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
  38. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
  39. Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento verso Comuni o Regioni differenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
  40. È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti? Il Dpcm 14 gennaio 2020 conferma la possibilità, prevista dal Dpcm 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato Dpcm). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19.
  41. Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

FAQ PUBBLICATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AREA ROSSA

  1. Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti? Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
    – per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
    – il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).
    Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.
    Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  2. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”? – Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
    – Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
    – Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
    Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.
  3. Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.
  4. Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.
  5. Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.
  6. Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio? Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).
    Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.
  7. È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti? Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
  8. Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
  9. Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
  10. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  11. Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione/Provincia autonoma, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma.
    Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
  12. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.
    Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
    Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.
  13. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
  14. Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.
  15. Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero? Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
  16. Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
  17. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
  18. Posso fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui abito? Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
    Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
  19. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 14 gennaio 2021, la cui lista è disponibile nell’allegato 23.
  20. Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?Sì, il divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
  21. Sono un volontario della protezione civile, conduco un’unità cinofila regolarmente iscritta e con essa svolgo attività in emergenza: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per effettuare l’addestramento del cane ai fini del mantenimento della capacità operativa? Sì, l’addestramento di unità cinofile per lo svolgimento di attività in emergenza rientra tra le attività consentite in quanto funzionale ad assicurarne il mantenimento della capacità operativa nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione civile; rimane salva la necessità di effettuare tale attività all’aperto senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento fisico e della normativa vigente. In questa zona, sarà necessario che l’addestramento avvenga laddove possibile all’interno del territorio comunale.
  22. Sono un volontario di un’associazione che svolge attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido. Posso spostarmi dal mio Comune per prestare la mia attività? Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale.
  23. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  24. Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
  25. Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività? L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell’osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.
  26. È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.
  27. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.
  28. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
  29. Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
  30. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.
  31. Si può uscire per fare una passeggiata? Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.
  32. È consentito fare attività motoria? L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.
  33. È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune? Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
  34. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione.È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.
  35. Posso utilizzare la bicicletta?L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
  36. Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
  37. È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
  38. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
  39. Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
  40. È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti? Il Dpcm 14 gennaio 2014 conferma la possibilità, prevista dal Dpcm 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato Dpcm). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19.
  41. Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).
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52 Commenti

  1. Alessandra Guerra

    buongiorno dovrei andare a ritirare una auto, acquistata dal mio datore di lavoro, a campi bisenzio e portarla a Roma. andrei in treno fino a campi bisenzio e tornerei con l’auto a Roma, da sola. Con autocertificazione è possibile farlo?

    Rispondi
  2. Avanzi Enrica

    Buongiorno
    siamo in zona rossa (spero ancora per poco). Il mio compagno ha la residenza a Milano, lavora a Siziano e convive con me che vivo a MB. Se viene fermato il modulo dell’autocertificazione è valido? Grazie

    Rispondi
    • Daniele

      Dipende se è domiciliato a casa tua… deve fare gli spostamenti per i motivi dettati dal decreto con partenza e ritorno dal tuo indirizzo… mia figlia è nelle stesse condizioni: vive a Ponte S. Marco ma la residenza è a Desenzano…

      Rispondi
  3. GIANNI

    sono residente in un comune, ma trascorro gran parte dell’anno in un’altra abitazione di mia proprietà in altro comune; mi chiedo, se vengo fermato nel secondo comune di domicilio che non appare se non nelle bollette di utenze, possono multarmi? tra l’altro quando vivo nel secondo comune, chiudo le utenze del primo, quello di residenza e dunque non potrei viverci perchè senza luce e gas a meno di ripristino. Io giro con la copia di chiusura utenze e con la bolletta di utenze della seconda casa, ma non so se sono sufficienti per scampare ad eventuale multa

    Rispondi
  4. Ferruccio Biagio Liguori

    Mia moglie ultra 70 enne deve recarsi presso un ufficio comunale di Milano, distante dalla nostra abitazione, per un atto notorio per il quale ha preso l’appuntamento oltre un mese fa. La mia domanda è questa: posso io, suo marito, ( con autocertifazione) accompagnarla con la macchina per evitare che lei non più giovanissima e con problemi fisici debba utilizzare i mezzi pubblici e comunque sempre bisognosa del mio accompagnamento? Grazie

    Rispondi
    • Redazione

      Buonasera. All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In base alle Faq pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono considerate situazioni di necessità per esempio spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Se si tratta quindi di un atto necessario non dovrebbe incorrere in alcuna contestazione purché, in caso di controlli, motivi lo spostamento fornendo l’autocertificazione e/o eventuali comunicazioni che comprovano l’appuntamento con gli addetti dell’ufficio comunale. Saluti, MT

      Rispondi
  5. giovanni

    Buongiorno,
    Sono un cittadino di Mantova che vorrebbe comunicare un deplorevole episodio ai danni del sottoscritto, il giorno martedì 05 maggio.
    L’episodio che andrò ad esporre si tratta a mio avviso di una forma di abuso di potere da parte delle forze dell’ordine, in questo caso polizia locale, che ha agito in assenza di sufficienti elementi validi, compilando un verbale contenente dati scorretti a discapito del cittadino.
    Il fatto si è verificato durante il pomeriggio, su una panchina dove io stavo comodamente seduto per riposarmi dall’attività motoria. In quel momento il sottoscritto era sì munito di mascherina ma impossibilitato a sostenerla sul viso poiché stava tossendo e la mascherina, in quel frangente, impediva una buona e corretta respirazione. A quel punto si sono avvicinati due poliziotti, i quali hanno notato un soggetto senza mascherina, o meglio con mascherina “leggermente abbassata”, e dopo le consuete domande di rito (generalità, autocertificazione, residenza, etc.) hanno deciso di segnalare la violazione di una norma covid-19 nonostante le attenuanti a difesa del cittadino. La domanda che mi sono posto allora è la seguente: È più importante respirare bene senza mascherina oppure è più importante respirare male tenendo la mascherina?
    È meglio sentirsi liberi di tossire oppure è meglio rischiare di soffocarsi per non pagare una muta insensata?
    È più giusto prendersi cura della propria salute oppure è meglio sacrificare il buon senso e delegare la salute a che mi impedisce la salute?
    Queste domande retoriche vogliono sottolineare la paradossale “forzatura di norme sanitarie e amministrative” che vanno contro i diritti dell’essere umano. Se una norma mi obbliga a tenere la mascherina e se tale mascherina mi impedisce di ossigenare pienamente i polmoni oppure mi ostacola del tutto la respirazione, cosa dovrei fare?
    Tenerla e stare male per paura di un verbale illecito?
    Tenerla con il costante timore di un accertamento?
    Vivere con la paura di essere multati o di essere chiamati e trattati da trasgressori?
    Trasgressori di cosa?
    Di certo non ero un trasgressore della mia salute… a quella ci tengo molto, a differenza di alcune autorità di cui è inutile fare nomi.

    Comunque alla fine ho deciso di fare ricorso ed è proprio lì che oltre al danno ho notato la beffa. Sul verbale hanno riportato un c.a.p. sbagliato, di quattro cifre invece che cinque. L’impiegato postale per fortuna se n’era accorto subito e ha corretto la raccomandata.
    Il giorno dopo ho avvicinato due carabinieri e ho chiesto loro una delucidazione sul verbale.
    La loro risposta?
    Si rivolga a un avvocato e vincerà la causa.
    Allora ho controbattuto che quando il cittadino sbaglia deve pagare subito, mentre se l’autorità sbaglia dovrebbe essere l’autorità stessa a pagare, quindi in questo caso sono loro che avrebbero bisogno di un legale, non io. Per me il ricorso è già vinto.
    Il problema più che altro riguarda coloro che, presi dal panico, andrebbero immediatamente a pagare un’ingiusta sanzione pecuniaria che oscilla tra i 200 e 400 euro.
    E tutto per una mascherina… o per una tosse “trasgressiva”.
    Cari cittadini, ce le vogliamo porre due domande serie su cosa sta succedendo?
    Grazie!

    Rispondi
  6. Alessandro

    Salve, la mia fidanzata non ha la patente e i genitori non sono disposti ad avermi in casa per paura di contatti , posso andare a prendere la mia ragazza a casa sua per portarla da me per poi riaccompagnarla la sera stessa? è in contrasto  con le sanzioni governative?

    Rispondi
    • Redazione

      Buonasera Alessandro. Purtroppo non è possibile fornire una risposta, poiché il rapporto con una ragazza minorenne potrebbe configurare in teoria anche un atto illecito. Saluti MT

      Rispondi
  7. Alessandro

    Salve, la mia fidanzata abita nel comune limitrofo al mio, solo che è minorenne e quindi non ha la patente, vorrei perciò date le norme sui congiunti capire se potessi andarla a prendere a casa per portarla da me e poi riaccompagnarla, poichè non ho un grande rapporto coi suoi e ci troviamo meglio

    Rispondi
  8. andrea

    Buongiorno, nel caso di rigetto del ricorso al prefetto contro un verbale di accertamento della Polizia Locale di violazione articolo 1 comma 1 lett. b) del DPCM del 22 marzo 2020 (spostamento fuori Comune) la sanzione ridotta di 373,34 euro (o intera di 533,33 euro) raddoppia come una multa relativa al codice della strada? oppure al Prefetto è possibile richiedere anche la sospensiva? Grazie

    Rispondi
    • Redazione

      Buonasera Andrea. Le violazioni amministrative previste dal DPCM del 22 marzo 2020 non sono sanzioni del Codice della Strada, quindi non si applica il raddoppio e neppure la sospensione della sanzione. La Prefettura competente ha 5 anni per rispondere al ricorso. Saluti, M.T.

      Rispondi
    • Redazione

      Certo che si perde la possibilità dello “sconto” se il ricorso viene respinto. Ma non è corretto confondere il pagamento in misura ridotta (importo della multa scontato del 30% se pagata entro 5 giorni), con il “raddoppio” dell’importo della multa di cui all’art. 204 del Codice della Strada, previsto nel caso in cui il Prefetto respinge il ricorso. Questa seconda ipotesi ricorre per le violazioni del Codice della strada, quindi non si applica per le sanzioni previste dal DPCM del 22 marzo 2020. Mentre invece si applicano, anche per le sanzioni previste dal DPCM, le disposizioni relative al pagamento in forma agevolata (con sconto del 30%), quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni è stato introdotto dali ‘art.l 08 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020).
      Comunque consigliamo sempre di rivolgersi ad un professionista di fiducia, anche perché MultaTest è una applicazione web che redige in automatico alcuni tipi di ricorso in autotutela e non fornisce assistenza legale. Continui a seguirci. Saluti, MT

      Rispondi
  9. sandro

    Buongiorno, sono stato sanzionato a 180 mt da casa ( rilevazione google maps ),per l’attivita motoria nei” pressi ” di casa chi stabilisce la misura? grazie

    Rispondi
    • Redazione

      Buonasera Sandro. Non c’è una regola univoca sulla distanza. La confusione nasce dalle varie ordinanze e dai decreti che si sono succeduti nel tempo. In via generale vale la regola che l’attività motoria può essere svolta “in prossimità dell’abitazione”. La normativa statale effettivamente non specifica quale sia questa distanza. A livello locale però alcuni Presidenti di Regione, come per esempio la Lombardia, hanno stabilito con ordinanza che l’attività motoria deve avvenire nelle immediate vicinanze dall’abitazione, a distanza non superiore a 200 metri. Se effettivamente è stato sanzionato, trovandosi ad una distanza inferiore a 200 metri dalla sua abitazione, può provare a presentare uno scritto difensivo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione dell’infrazione. Saluti, M.T.

      Rispondi
      • sandro

        Buongiorno, l’accertatore mi ha fatto vedere che dal mio nm civico al civico dove mi hanno fermato ci sono ben 240 mt…..ho fatto presente che abito all’interno di una corte e che sono proprietario ,pagando la mia quota di millesimi fino al confine della proprietà privata….da dove inzia il suolo pubblico sono 180 mt….mi ha risposto che comunque non avevo un cane….a sto punto ho preferito interrompere qualsiasi discussione ,ma ho fatto riportare sul verbale la distanza….ho inoltrato ricorso al Prefetto….ma devono farmi qualche comunicazione riguardo la loro decisione? grazie

        Rispondi
        • Redazione

          Si Sandro, il Prefetto può accogliere o rigettare l’istanza entro 5 anni da quando è stato presentato il ricorso.
          Nell’articolo sopra è spiegato come funziona e quali sono i tempi della procedura amministrativa per contestare la sanzione. Buona lettura, M.T.

          Rispondi
          • sandro

            Siete gentilissimi , una sola e ultima domanda….avendo ovviamente copia della pec con cui ho inoltrato il ricorso, visti i 5 anni di tempo concessi alla Prefettura per valutare il ricorso, se no mi arriva nessun tipo di comunicazione , per questo lasso di tempo sono esentato dal pagamento? grazie

          • Redazione

            Si, la legge n. 689 del 1981 fissa il termine di prescrizione della sanzione amministrativa in 5 anni, che decorrono dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Se l’ordinanza di ingiunzione venisse notificata dopo 5 anni, deve comunque chiedere l’annullamento del provvedimento con istanza di autotutela.

  10. Daniele Florio

    Il decreto ha del paradosso… io abito sul confine di due comuni: come metto il piede sulla strada sono già nel comune limitrofo! E’ assurdo essere sanzionati per andare a fare la spesa nel supermercato vicino a casa e doversi trasferire oltre 10 (dieci) km per restare nello stesso comune…. [secondo me era più giusto dare un raggio di spostamento e regolamentare certe operazioni ad una cadenza settimanale….]

    Rispondi
  11. Giorgio Berretti

    Buongiorno, possiedo un box auto in uno stabile distante circa un km da casa mia (era di mio padre, ora defunto, ed il mio limitato utilizzo dell’auto non giustifica l’acquisto di uno più vicino).
    Per gli utilizzi consentiti, ad esempio per la spesa settimanale, secondo voi posso andare a prendere l’auto a piedi, riportarla indietro e poi tornare a casa di nuovo a piedi?
    Può essere utile portare con me una stampa del catasto che certifica la proprietà del box, da mostrare insieme all’autocertificazione?
    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • Redazione

      Buona sera Giorgio. Puoi spostarti sia a piedi che con l’auto per recarti presso le attività commerciali che si trovano nel tuo comune, naturalmente alle condizioni previste dalla normativa. Cioè limitare gli spostamenti solo per acquistare beni necessari e per assolvere a una necessità della vita quotidiana, mantenendo sempre la distanza minima di un metro da altre persone. Ricordati che lo spostamento dovrà essere giustificato con l’autocertificazione, dove dovrai indicare il luogo di partenza e quello di arrivo. E’ evidente pertanto che se il supermercato si trova vicino alla tua abitazione non potrai giustificare lo spostamento fino al box auto, viceversa se devi acquistare un bene necessario presso un’attività commerciale che si trova lontano dall’abitazione di residenza potrai utilizzare il tuo veicolo. Magari portatati con te anche lo scontrino della spesa acquistata, da mostrare eventualmente come giustificativo nel breve tragitto dal garage all’abitazione. A parte la spesa settimanale anche #iorestoacasa. Saluti, M.T

      Rispondi
  12. Nunzio

    Oggi mi sono dovuto recare in aeroporto per restituire l’auto presa a noleggio e ritirare quella noleggiata ex novo. Mi hanno cancellato il volo ieri e quindi non sono potuto rientrare presso il mio luogo di residenza. Il nuovo noleggiatore, senza avviso ed in virtu’ del fatto che l’aeroporto ha chiuso, non si è presentato e sono rimasto senza auto e senza volo. Non c’erano taxi e i mezzi pubblici non operano di domenica (avrei dovuto cambiarne 4). Ho quindi fatto ricorso ad un vicino di casa che mi è venuto a prendere in aerorto per riportarmi presso il mio luogo di residenza ma è stato fermato e gli hanno fatto una multa amministrativa di 361 € perché non hanno riconosciuto la necessità dello spostamento. Di ritorno verso il mio attuale domicilio abbiamo incontrato la stessa pattuglia che ci ha suggerito di fare ricorso. Come devo muovermi? potevo resatare a 120km dal mio domicilio e tornare a piedi?

    Rispondi
    • Redazione

      Buonasera Nunzio. Viste le circostanze, la persona che ti ha accompagnato all’aeroporto potrebbe presentare subito, già domattina, un breve scritto difensivo direttamente al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione, chiedendo di essere ascoltato personalmente, magari insieme a te. Il modello per presentare le osservazioni e per chiedere di essere ascoltati lo puoi scaricare da qui. Fai attenzione perché non si tratta di un ricorso al Giudice di Pace, ma di una facoltà prevista dalla legge che regola i procedimenti sulle sanzioni amministrative. Valutati gli scritti difensivi la Prefettura potrà archiviare il procedimento, oppure, emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento, confermando così la sanzione elevata dalla Polizia. Ricordati di allegare al modello tutta la documentazione necessaria che può servire a giustificare lo spostamento: biglietto aereo, contratto di noleggio, e-mail ecc. Saluti, M.T

      Rispondi
      • ROSALBA

        Grazie, ho presentato lo scritto difensivo. attenderò il riscontro della Prefettura. Ho saputo che possono arrivare entro 5 anni ma ho reputato fosse una sanzione ingiusta. Secondo le autorità locali avrei dovuto fare ricorso ad un noleggio con conducente. Opzione assolutamente non percorribile una domenica mattina, ad Alghero, fuori stagione , durante la pandemia.

        Rispondi
  13. Davide

    salve, sono imprenditore agricolo e mi sono dovuto spostare in un altro comune per comprare dei pezzi di ricambio per il mio trattore che mi serve per lavorare il terreno. Per andare in questo comune dove si trova il rivenditore (provincia di Mantova) per fare la strada più breve sono passato dalla Lombardia al Veneto e qui ho trovato i carabinieri che mi hanno multato di 378 € perchè non avevo una valida giustificazione e che non dovevo passare di li. la domanda è posso fare ricorso ?

    Rispondi
    • Redazione

      Buongiorno Davide. In linea generale potresti fare ricorso in quanto l’acquisto del pezzo di ricambio del trattore era connesso a consentire lo svolgimento della tua attività, quale imprenditore agricolo. Tuttavia, poiché lo spostamento è avvenuto fuori dal comune di residenza, dovresti dimostrare perché nel caso concreto è stato necessario acquistare il ricambio direttamente presso quel rivenditore, piuttosto che richiedere il ricambio a domicilio o acquistarlo in un altro punto vendita più vicino. Devi inoltre dimostrare che il tragitto effettuato per raggiungere il rivenditore era effettivamente quello più immediato. Al riguardo potresti presentare uno scritto difensivo al Prefetto competente e chiedere di essere ascoltato entro 30 giorni dalla ricezione del verbale. In questo modo avrai la possibilità di fare valere le tue ragioni e di presentare la documentazione che dimostra l’acquisto: fattura, eventuali e-mail che comprovano l’appuntamento con il rivenditore ecc. Il Prefetto se ritiene le tue nuove giustificazioni fondate emette un’ordinanza di archiviazione, altrimenti, emette l’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa. Comunque in questi casi consigliamo sempre di consultare un professionista di fiducia. Magari contatta anche la Prefettura competente per territorio che dovresti trovare indicata nel verbale. Continua a seguirci. Saluti M.T.

      Rispondi
  14. Giacomino

    Devo ritirare il Bancomat nuovo al posto di quello in mio possesso in quanto scaduto. Purtroppo la mia banca si trova in un comune diverso dal mio di residenza. Posso farlo in quanto altrimenti non potrei fare la spesa.
    Grazie

    Rispondi
    • Redazione

      Buongiorno Giacomino. Si può spostare solo se la sua Banca si trova in un comune limitrofo al suo. Altrimenti dovrebbe verificare la possibilità di farsi spedire la carta presso la sua abitazione di residenza. Inoltre si ricordi di portare con sé l’autocertificazione; sarebbe consigliabile avere anche la comunicazione della Banca, così nel caso di controlli, potrà giustificare più agevolmente lo spostamento dovuto alla necessità di ritirare la nuova carta bancomat. Saluti MT.

      Rispondi
  15. Giuseppe

    Salve. Sono Giuseppe abito in un paese piccolo dove ho un problema nel prelevare con bancomat perché non esistono sportelli automatici e l’ufficio postale dove tra l’altro sono già stato una volta prima della chiusura dei territori e l’impiegato mi ha dettiche non potevo prelevare. Posso sportarmi con le dovute cautele in altro territorio per farlo o devo chiamare carabinieri o sindaco per denunciare la sospensione degli atti d’ufficio? Nell’attesa distinti saluti

    Rispondi
    • Redazione

      Buon pomeriggio Giuseppe. Se nel suo comune non ci sono bancomat attivi e non ha altre alternative per ritirare il denaro, può recarsi in un altro comune limitrofo. Si ricordi però di portare con sé l’autocertificazione. Inserisca il luogo/l’indirizzo di partenza e di arrivo e barri la terza opzione: situazione di necessità. Saluti, MT

      Rispondi
  16. Giuseppe

    Salve. Sono Giuseppe abito in un paese piccolo dove ho un problema nel prelevare con bancomat perché non esistono sportelli automatici e l’ufficio postale dove tra l’altro sono già stato una volta prima della chiusura dei territori che non posso prelevare. Posso sportarmi con le dovute cautele in altro territorio per farlo o devo chiamare carabinieri o sindaco per denunciare la sospensione degli atti d’ufficio? Nell’attesa distinti saluti

    Rispondi
  17. Mario

    Avendo una campagna nello stesso comune di residenza con annessa abitazione, con animali domestici posso recarmi per i relativi lavori di manutenzione del prato e delle coltivazioni?

    Rispondi
    • Redazione

      No, purtroppo per tutta la durata dell’emergenza non può spostarsi a meno che non sia un imprenditore agricolo. In particolare non può recarsi in campagna per attività di svago; eventuali spostamenti sono consentiti soltanto per necessità, per esempio per accudire gli animali sul posto in mancanza di altre alternative, o per motivi di grave emergenza come un crollo o altre situazioni di rischio.

      Rispondi
  18. Ilario

    State attenti perchè al momento del controllo vi fanno dichiarare e firmare il motivo per cui vi state spostando. Se scoprono che quello che avete dichiarato non è vero, vi beccate due denunce: una per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica sul Coronavirus e l’altra per dichiarazioni mendaci“

    Rispondi
  19. Gianni

    Non è che se uno compila l’autocertificazione può andare dove vuole.Bisogna stare a casa!Ci si può spostare solo per:lavoro-necessità-salute. Al momento del controllo vi fanno dichiarare e firmare perchè vi state spostando. Fatto questo la pattuglia verifica (es. chiamando in azienda, chiamando il vostro medico, etc… in base a quello che dichiarate).Se scoprono che quello che avete dichiarato non è vero, vi beccate due denunce: una per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica coronavirus e l’altra per dichiarazioni mendaci.Ho fatto questa precisazione perchè molti pensano che non ci sono i controlli o che basta l’autorizzazione, non è così.Fare la spesa solo nel proprio comune! Fare la spesa, non fare shopping! Una persona per famiglia.Se siete in 3 in macchina e state andando a fare la spesa, denuncia. Max numero di persone in macchina 2, il guidatore e 1 passeggero posteriore.

    Rispondi
  20. Mirko

    Se non porto con me l’autodichiarazione commetto un reato?

    Rispondi
  21. Giovanni

    perchè non si disinfettano le strade come si vedevano in cina e in corea?secondo me le zone rossediventeranno sempre più pericolose

    Rispondi
  22. Jessica

    Si può fare la spesa fuori dal comune di residenza?

    Rispondi
    • Redazione

      La risposta a questa domanda è arrivata in queste ore prima da una risposta pubblicata sul sito del Governo nella sezione FAQ (domande frequenti), poi da diverse Prefetture locali.
      In estrema sintesi è stato chiarito che gli approvvigionamenti di beni di prima necessità sono considerati indispensabili; pertanto se nel proprio comune non sono disponibili, si deve ritenere necessario lo spostamento verso un comune limitrofo.
      In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha tenuto a chiarire che si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio comune.
      Nel caso in cui però questo non sia possibile (ad esempio perché il comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel comune di residenza o domicilio, o se il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel comune limitrofo, lo spostamento è consentito. Occorre naturalmente l’autocertificazione e rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all’entrata, all’uscita e all’interno dei punti vendita.

      Rispondi
      • giuseppe

        salve sono giuseppe, proprio stamattina sono uscito con l’ autocertificazione che mi stavo recando nel comune limitrofo al mio ( praticamente io abito a 300 mt dal confine dal comune vicino) la polizia locale mi ha voluto fare la contravvenzione anche se ero in un’altro comune ma a 300 mt da casa, e il market di alimentari e frutta che mi stavo recando era praticamente a circa 1500 mt. quindi io mi chiedo visto che avevo mascherina e guanti che non sono mai uscito in queste settimane di stareacsa, un po di buonsenso no da parte di chi ci controlla visto che non mi ero spostato di km? e visto anche la situazione ecnomica che stiuamo affronatndo tutti? grazie

        Rispondi
  23. NICOLA MANGHISI

    Buonasera. Nella mia campagna, fuori dal Comune dove attualmente risiedo, ho due serre dove metto al riparo piante di un certo valore (agrumi ecc) durante l’inverno. Ogni 15 gg circa, com’è ovvio, è necessario innaffiare tali piante. Vorrei sapere se questo può configurarsi come motivo di necessità e quindi valido per lo spostamento con la mia auto, da solo, dalla mia attuale residenza alla campagna che, ripeto, appartiene ad un Comune limitrofo. Devo precisare che sono un pensionato ex- dipendente ospedaliero, quindi non posso dichiarare che vado in campagna per lavoro. Grazie

    Rispondi
    • Redazione

      Buonasera Nicola. L’ordinanza del 22/02/2020 adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno, dispone il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Pertanto lo spostamento non è giustificato se è riferito alla conduzione hobbistica di coltivazioni ortofrutticole, visto che tale attività non rientra tra le eccezioni previste dalla suddetta norma. Naturalmente durante questo periodo può delegare le opere ai suoi vicini o affidarle a terzi. Al riguardo provi a consultarsi con le organizzazioni degli agricoltori (coldiretti, confagricoltura ecc). Per quanto riguarda la conduzione di orti da parte di agricoltori non professionali, l’attuale normativa consente di spostarsi solamente per motivi d’urgenza: per esempio per riparare la rottura dell’impianto di irrigazione, il crollo di un muro ecc.

      Lo spostamento non è giustificato se è riferito alla conduzione hobbistica di orti, vigneti e ortofrutticole in genere. Naturalmente durante questo periodo può delegare le opere ai suoi vicini o affidarle a terzi. Può recarsi in campagna solo per motivi d’urgenza di urgenza: per esempio rottura dell’impianto idrico, crollo di un muro ecc.

      Rispondi
  24. Carlo Bonzi

    Certo e’ che la norma DPCM del 4 marzo 2020 lascia adito ad interpretazioni discutibili e mi riferisco alle Poste Italiane.
    Il portalettere di Borgaro Torinese ha la direttiva di non avere il contatto con persone e nel mio caso non ha consegnato la patente rinnovata inviatami dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti ma ha messo un avviso di 2° mancata consegna (tralasciando la 1° per direttive dei superiori) anche se ero e sono in casa da 15 gg, obbligandomi cosi’ ad andare in posta con un solo sportello aperto per 11.912 abitanti e con code kmetriche di utenti accalcati in spazi ristretti.
    Il tutto perche’ devo pagare 6,86 euro e pensare che una soluzione esiste per evitare possibilita’ di contagio, dato che ho il PostePay, posso pagare online e fare in modo che la patente mi sia lasciata in buca a pagamento effettuato, senza baci e strette di mano col portalettere.
    Nel frattempo con questo decreto io staro’ in coda per un paio d’ore disattendendo all’ordinanza di non frequentare luoghi affollati, per poi contattare comunque un incaricato delle poste e mi chiedo che differenza c’e’ tra il dipendente allo sportello e il portalettere? E il bello e’ che se ti prendono in strada ti colpiscono in quanto esiste una proroga per la scadenza documenti e se ne fregano se nel frattempo le poste rispediscono al mittente la tua patente per la distruzione,

    Rispondi
    • Redazione

      Grazie per la sua interessante testimonianza. E complimenti per il suo blog!

      Rispondi
  25. Sisinnio

    posso spostarmi dal mio comune di residenza per dar da mangiare i miei cani?

    Rispondi
    • Redazione

      Si. Una nota del Ministero della Salute del 12/03/2020 specifica che “gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM”.
      Lo spostamento deve in ogni caso essere motivato attraverso l’autocertificazione e deve avvenire nell’ambito del comprensorio dei comuni limitrofi.

      Rispondi
      • Sisinnio

        Grazie mille

        Rispondi
  26. Luisa

    Nella mia cassetta della posta ho travato un avviso di giacenza che quasi sicuramente riguarda una multa, ma non posso ritirarla in quanto l’ufficio postale in questi giorni ha sospeso le attività aperte al pubblico a causa dell’emergenza coranavirus. Cosa devo fare? Grazie anticipatamente per la risposta.

    Rispondi
    • Redazione

      Buonasera Luisa. Il Ministero dell’Interno con circolare del 13 marzo 2020, ha stabilito che sono sospesi dal 10 marzo al 3 aprile 2020, sull’intero territorio nazionale, i termini di notifica delle multe stradali, del pagamento in misura ridotta, nonché i termini per la presentazione di ricorsi. Inoltre l’art. 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto multa del 30% si applica anche se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione. In altri termini ciò significa che il pagamento ridotto passa da 5 a 30 giorni fino al prossimo 31 maggio 2020.

      Rispondi
  27. Roberta

    Posso uscire per andare a pagare l’assicurazione?

    Rispondi
    • Redazione

      No, se ha la possibilità di pagare l’assicurazione on-line. In generale è possibile spostarsi per pagare l’assicurazione, andare al bancomat per prelevare e per ricaricare carte prepagate, ma solo se è strettamente necessario.

      Rispondi

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